Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under Article 591.1.c of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Tommaso Lamonaca inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's grounds to be generic and merely repetitive, failing to provide specific arguments distinct from those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the decision upholding the conviction for robbery was maintained without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reiterative, lacking specific arguments that differ from those previously discussed and rejected by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMONACA TOMMASO nato a TRIGGIANO il 17/01/1998 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tommaso Lamonaca, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso siano generici e meramente reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, in particolare, la Corte d'appello ha correttamente motivato, sia in relazione alla corretta qualificazione del fatto in termini di rapina piuttosto che di furto (pg.2) evidenziando la contestualità violenta ai danni del genitore che ha consentito la sottrazione del bene, sia in relazione all'inapplicabilità dell'art.649 c.p., a causa della condotta violenta, non parendo meritevole di accoglimento, nemmeno in questa sede, l'orientamento minoritario che ne consente l'applicazione in caso di tentativo (Sez. 2, n. 43066 del 19/09/2023, Rv. 285147 - 01;
Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Rv. 268712 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres