Italian Court dismisses appeal as generic and for failure to raise new grounds in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mustafa Ekren's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground generic because it merely repeated arguments already rejected by the lower court without new specificity. The second ground was rejected because the failure to apply Article 62 of the Penal Code was not previously raised as a specific appeal reason, violating procedural rules. Consequently, the appeal was dismissed entirely due to these procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat arguments already decided, or if new grounds are raised for the first time in the appeal without having been specifically contested in the prior appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA EKREM nato il 21/02/1991 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mustafa Ekrenn, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consi liere E tensore Il