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Ordinanza — n. 26058/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are non-specific repetitions of lower court's already rejected reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Neroni inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding of liability and the denial of the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely repeated the appellate court's reasoning without providing new, specific arguments to overturn the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are non-specific and amount to a mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance, failing to perform the critical function required to challenge the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds repetition of arguments Article 131-bis non-punishability cause Court of Cassazione procedural dismissal reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
è elemento idoneo a fondare il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
è elemento idoneo a fondare il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERONI ANTONINO nato a MESSINA il 16/12/1974 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Neroni Antonino, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e dagli atti utilizzabili nonché il vizio di motivazione è manifestamente infondato perché non si confronta con gli argomenti esposti dalla Corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha sottolineato che a prescindere dalla utilizzabilità o meno della CNR, il riconoscimento della betoniera da parte della p.o. è elemento idoneo a fondare il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi pag. 3, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto non censurabile nella presente sede che in ragione del valore del bene, del contegno tenuto dall'imputato in uno alle condanne riportate per i delitti di furto e rapina e in assenza di elementi positivamente valutabili non sussistono i presupposti al fine di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Cons liere E tensore