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Ordinanza — n. 26057/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26057/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Arcangelo Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic and merely reiterative of reasons already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court found no specific grounds to challenge the lower court's discretionary decisions on sentencing and liability.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: appeals must be specific; generic or reiterative arguments lacking correlation with the contested decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiterative arguments Criminal Procedure Code discretionary sentencing ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARCANGELO nato a ROMA il 06/09/1976 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arcangelo Bevilacqua, ritenuto che tutti i motivi di ricorso siano generici e meramente reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, in particolare, che la Corte d'appello ha correttamente motivato: (i) sulla responsabilità dell'imputato (pg.3 e 4), (ii) su tutti gli aspetti sanzionatori, dovendosi ricordare che ogni aspetto del trattamento, dalla applicazione delle circostanze al loro bilanciamento, dalla recidiva all'entità della pena rientrano nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e sono immuni da critica ogni qual volta, come nel caso concreto, non presentino profili di manifesta illogicità; (iii) sulla mancata applicazione dell'art.545 bis c.p., motivo generico basato su frasi di stile, a fronte di una motivazione della sentenza quanto mai ampia; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Constaliere Esten