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Ordinanza — n. 26055/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds for the first three reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26055/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rosarolla Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first three grounds were rejected as generic because they merely repeated arguments already dismissed by the lower court without new specificity. The fourth ground regarding sentencing increases was deemed manifestly unfounded, as the lower court correctly applied the rule requiring distinct calculation for each satellite crime in continued offenses.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specificity, failing to establish a correlation between the contested decision and the new arguments presented.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity continued offenses sentencing increase court costs Cassa delle ammende aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSAROLLA GIOVANNI nato a NAPOLI il 27/09/1972 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosarolla Giovanni, ritenuto i primi tre motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; \ D E POSIT IN CANCELLI:A 0 3 LUG 20 ---V IL CA -\ e ;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Cons gliere Elten