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Ordinanza — n. 26054/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26054/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Danilo Romano's appeal against the Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. The court found the appeal grounds to be generic and merely reiterative, failing to provide specific arguments distinct from those already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and Romano was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reiterative, lacking specific arguments that correlate with the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal reiterative arguments Code of Criminal Procedure lack of specificity confisca di beni confisca dei beni impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO DANILO nato a MESSINA il 25/06/1993 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Danilo Romano, preso atto che è stata inviata memoria che tuttavia deve reputarsi tardiva in quanto pervenuta il 26 maggio 2024, alle ore 19.08 (cfr. comunicazione PEC); ritenuto che tutti i motivi di ricorso siano generici e meramente reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, in particolare, che la Corte d'appello ha correttamente motivato: (i) sulla riferibilità dei beni all'imputato, confutando che i beni fossero collocati esclusivamente in aree di proprietà comune e facendo riferimento alla qualità professionale dell'imputato (tecnico di telecomunicazioni), escludendo ipotesi alternative (pg.3 e 4), (ii) sulla riqualificazione del fatto e sull'esclusione dell'art.131 bis c.p. atteso il valore dei beni (C 700,00) ed il corretto inquadramento giuridico del fatto (pg.4); (iii) sull'esclusione dell'attenuante generica per assenza di aspetti valorizzabili e per i numerosi precedenti (pg.4); (iv) sulla recidiva alla luce dei precedenti e (v) l'entità della pena, fissata nel minimo edittale (pg.4); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Con gliere Est