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Ordinanza — n. 26053/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Saderi Fabrizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a statutory mitigating circumstance, but the court found his arguments were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific, new reasoning required to challenge the lower court's decision on the mitigating factor.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal must present specific, new arguments distinct from those already examined and rejected by the court of first instance; mere repetition of previous grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments mitigating circumstance Court of Cassazione criminal procedure ricorso all'autorità di vigilanza opposizione tardiva censure tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Saderi Fabrizio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADERI FABRIZIO nato a MELZO il 03/08/1981 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Saderi Fabrizio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte di appello facendo corretta applicazione di argomentazioni logiche e giuridiche ha escluso l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avendo considerato complessivamente il danno arrecato, le particolari modalità della condotta e la personalità dell'imputato (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il ConsOliereE tensore Il Pre de_n