Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore De Sica inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of liability regarding criminal facts, arguing violations of law and defects in reasoning based on a medical report. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing a specific, argumentative critique of the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance or second instance without offering new, specific, and argumentative grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SICA SALVATORE nato a NAPOLI il 12/11/1973 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di De Sica Salvatore, ritenuto che con unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine alla fattispecie di reato contestate è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi argomenti esposti alle p. 5 e 6 in relazione alla avvenuta allegazione al certificato medico di un referto di esame TAC riferibile a soggetto diverso dal danneggiato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Est nsore Il Presidente