Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26051/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to factual assessments and lack of manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ibrahim El Nemer inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant failed to meet the standard of manifest illogicality required under Article 606(e) of the Code of Criminal Procedure, as his arguments were deemed illogical rather than manifestly so. Furthermore, the court rejected factual evaluations regarding income and necessity, noting such matters belong exclusively to the trial court's jurisdiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 lett. e c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not demonstrate manifest illogicality and if they contain factual assessments reserved for the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest illogicality standard factual assessment jurisdiction inadmissibility of appeal Code of Criminal Procedure court of first instance ricorso all'autorità di vigilanza opposizione tardiva prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL NEMR IBRAHIM nato il 21/05/1962 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ibrahim El Nennr, ritenuto che il ricorso nemmeno assurge al livello di ricorso per cassazione, poiché non viene dedotto uno standard di legittimità (la motivazione viene denunciata come illogica, mentre lo standard richiesto dall'art.606 lett. e c.p.p. è quello della manifesta illogicità) e perché vengono formulate valutazioni che attengono al fatto (sulla sussistenza di un reddito e di una condizione di fatto tale da assurgere allo stato di necessità), relegate pertanto al giudizio di merito, senza possibilità di riprodurle in questa sede; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres