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Ordinanza — n. 26050/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under Article 591.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Silvio Cardone's appeal against the Milan Court of Appeal inadmissible. The court found the three grounds of appeal to be generic and merely reiterative, failing to provide specific arguments distinct from those already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and Cardone was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reiterative, lacking specific arguments that correlate with the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal reiterative arguments lack of specificity procedural costs Cassa delle ammende Article 591 c.p.p. ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDONE SILVIO nato a MADDALONI il 25/04/1969 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Silvio Cardone, ritenuto che tutti tre i motivi di ricorso siano generici e meramente reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, in particolare, la Corte d'appello ha correttamente motivato, anche richiamando il contenuto della decisione di primo grado sia in relazione alla affermazione di responsabilità (pg.3) escludendo ipotesi alternative, che sull'esclusione della particolare tenuità, tanto del fatto (complessivamente valutato, tale da non escludere la punibilità, pg.3) che del danno (che, complessivamente stimato in oltre C 1.000,00 dal perito assicurativo, esula dal perimetro della attenuante, pg.4); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Cons gliere Estensore Il Pr