Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments failing to meet specific criticism standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Bracco's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in denying the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the lower court failed to properly qualify the legal aspects of his conduct. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a specific, reasoned critique of the factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate level, failing to perform the typical function of a specific and reasoned argumentative criticism against the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRACCO LUCA nato a BIELLA il 30/04/1971 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bracco Luca, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi pag. 5, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto non censurabile nella presente sede che in ragione delle particolari modalità della condotta, dell'importo delle fatture, nonché del pregiudizio arrecato alla p.o. non sussistono i presupposti al fine di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consi liere Est nsore Il Presi enite-