Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and excessive penalty claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Albino Alessia's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment regarding the denial of a statutory mitigating circumstance and the excessive sentence imposed. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without substantive critique, and because sentencing discretion falls within the lower court's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, reasoned criticism, and challenges to sentencing discretion must be grounded in clear legal errors rather than disagreement with the judge's evaluation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBINO ALESSIA nato a NAPOLI il 30/08/1997 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; l
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Albino Alessia, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte di appello facendo corretta applicazione di argomentazioni logiche e giuridiche ha escluso l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avendo considerato complessivamente il pregiudizio arrecato, compresi gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui è stata esercitata la violenza; ritenuto che il secondo e il terzo e il quarto motivo di ricorso che contestano l'eccessività della pena non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo I riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Con igliere Es ensore Il