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Ordinanza — n. 26047/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls to trial courts under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26047/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Scarafile's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the excessive sentence for the attempted crime, arguing it violated legal limits. The court rejected this, stating that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code, provided they adequately reference relevant facts.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the appropriateness of the sentence imposed by the court of first instance, as sentencing discretion remains with the trial judge.

Parole chiave

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sentencing discretion Court of Cassation Italian Penal Code inadmissible appeal attempted crime eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAFILE VINCENZO nato a TORINO il 08/05/1975 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Scarafile Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena prevista per l'ipotesi tentata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo e specifico riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti a pagina 3 della sentenza impugnata, tenuto conto delle modalità della condotta e della capacità a delinquere dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024.