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Ordinanza — n. 26045/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26045/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Ezio Ferri's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ferri argued the sentence was excessive, but the court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, remains with the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. The court found the lower court adequately justified its decision by referencing the specific conduct and the defendant's personality, rendering the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The discretion of the trial judge regarding the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is not subject to review on the ground of excessiveness in a Court of Cassation proceeding.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive penalty appeal trial judge authority penal code provisions inadmissible appeal aggravating circumstances judicial review limits ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRI EZIO nato a BARI il 16/02/1986 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ferri Ezio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare p.3 e 4 della sentenza impugnata ove la Corte di merito ha ritenuto che per le particolari modalità della condotta e del contegno tenuto nei confronti del personale penitenziario nonché della personalità dell'imputato la pena è da ritenersi congrua); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C