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Ordinanza — n. 26044/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26044/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by D'Attis Antonio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for theft and the denial of probation, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law to overcome the finality of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disallowed by the court of first instance without offering a new, specific, and reasoned critique of the factual or legal findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique theft conviction probation denial pene condizionali recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 163 cod. pen.
sia in relazione all'elemento oggettivo che a quello soggettivo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen.
art. 640 cod. pen
art. 163 cod. pen
sia in relazione all'elemento oggettivo che a quello soggettivo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ATTIS ANTONIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 15/02/1971 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; /)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Attis Antonio, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte di merito alle pp 3 e 4 della sentenza impugnata chiarisce come dalle risultanze probatorie deve ritenersi configurata la fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. sia in relazione all'elemento oggettivo che a quello soggettivo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen.

è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano a pag. 5 le motivazioni diffuse della Corte d'appello in ordine alla non concedibilità del beneficio in relazione all'inclinazione dell'imputato alla realizzazione di reati); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 I