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Ordinanza — n. 26043/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse against conviction dismissed for inadmissibility as it challenges recidivism existence in illegality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26043/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Radi Mohamed inadmissible because the sole ground contested the existence of recidivism, which is not permitted in illegality proceedings. The applicant argued against the conviction based on this procedural bar, while the Court maintained that the lower court correctly applied principles requiring a concrete assessment of criminal inclination under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Recourses in illegality proceedings challenging the existence of recidivism are inadmissible as they fall outside the scope of permissible grounds for review.

Parole chiave

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recidivism existence illegality proceedings inadmissible appeal Article 133 Penal Code criminal inclination assessment legittimazione a contestare licenza opposizione tardiva legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADI MOHAMED ( CUI 04AHGNI ) nato il 04/04/1968 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Radi Mohamed, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, p. 3 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consi liere Etensore Il Presid nt