Appeal dismissed for inadmissibility as substitution of sentence conditions are non-reviewable facts under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ndiaye Yankhoba inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the failure to substitute a custodial sentence, arguing it violated his rights. The court ruled that determining whether conditions for sentence substitution are met constitutes a factual assessment that cannot be reviewed on appeal unless the reasoning is manifestly unfounded. Since the lower court's judgment adequately referenced the relevant facts, the appeal was rejected as legally impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53, law 24 November 1981, n. 689; The assessment of conditions for applying substitute sentences is a factual determination non-reviewable in appeal proceedings unless the reasoning is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE YANKHOBA nato il 04/09/1969 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ndiaye Yankhoba, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata sostituzione della pena detentiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, "in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente infondato" (Sez. 1, sentenza n. 35849/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024.