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Ordinanza — n. 26040/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26040/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Laforè Axel inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding liability, but the court found his arguments merely repeated those already rejected at the appellate level without substantive critique. Consequently, the decision was upheld because the appeal failed to provide the specific, reasoned opposition required by law.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected in the lower court without providing new, specific, and reasoned criticism of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specific critique violation of law court costs and fine notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORE' AXEL nato a CIRIE il 11/04/1997 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Laforè Axel, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine alla fattispecie di reato contestate è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi argomenti esposti a p. 12 sulla valenza probatoria della condotta dell'imputato ), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Con igliere tensore Il Presid nte