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Ordinanza — n. 26039/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court arguments and exceeding scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26039/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fusco Emilia inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued against the lower court's reasoning on liability and sentencing, but the court found the first ground to be a mere repetition of arguments already rejected on appeal without substantive critique. Regarding the second ground, the court held that sentencing discretion falls within the trial judge's authority under the Penal Code, rendering the appeal manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without new argumentation, and challenges to sentencing discretion are inadmissible as they fall within the trial judge's statutory authority.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments sentencing discretion penal code provisions procedural costs adeguamento della pena gravità della pena pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO EMILIA nato il 28/03/1971 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Fusco Emilia, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito ha già adeguatamente assolto al dovere argomentativo circa la sussistenza di tutti elementi costitutivi in ordine al reato ascritto all'imputata alle pagine 15-16-17 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione circa la determinazione delle pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, in particolare a pagina 17 della sentenza impugnata, quale, tra molti, la gravità del fatto posto in essere; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 magg