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Ordinanza — n. 26037/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic and non-specific grounds violating admissibility requirements under Article 591. The court rejected the appeal as repetitive and lacking new arguments. The decision upheld the lower court's ruling on fingerprint recognition and statutory application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26037/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Fisichella inadmissible due to the generic nature of the grounds, which merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The appellant challenged the recognition of fingerprints, the absorption of seizure into robbery, and the application of Article 62-bis of the Penal Code, but the court found these points adequately addressed in the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected for failing to provide specific new reasons, resulting in a ruling against the appellant for procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not propose new specific arguments distinct from those already discussed and rejected by the court of second instance, thereby preventing a non-permitted re-evaluation of the merits.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility criminal appeal repetitive arguments Article 591 c.p.p. lack of specificity tempestività tributaria differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISICHELLA MICHELE nato a CATANIA il 17/07/1989 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Fisichella, ritenuto tutti tre i motivi di ricorso sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, in particolare, che (i) il tema del riconoscimento fotografico e delle modalità di repertazione ed utilizzabilità delle impronte digitali rinvenute sul casco abbandonato dai rapinatori nella fuga (primo motivo), è adeguatamente e correttamente risolto alle pagine 4, 5 e 6 della sentenza; (ii) sull'assorbimento del sequestro nella rapina, la motivazione correttamente si esprime a pg.7, di tal che il secondo motivo è meramente reiterativo; (iii) sulla mancata applicazione dell'art.62 bis c.p., la Corte ha adeguatamente motivato a pg.8, sicché il terzo motivo, oltre che generico, è altresì manifestamente infondato, ripetitivo e, in definitiva non consentito perché pretende da questa Corte una non permessa rivalutazione del merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consi Here Est nsore Il