Italian Court dismisses appeal as it merely reiterates rejected arguments without new specific critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tallero Luciano inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a mitigated sentencing scenario under Article 648 of the Penal Code, but the court found his arguments were not specific enough. The court ruled that the appeal merely repeated points already rejected by the Court of Appeal without providing a substantive new critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 4, cod. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected in the second instance without offering a specific, argumentative critique of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALLERO LUCIANO nato a TORINO il 21/02/1976 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tallero Luciano, ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso con i quali si deduce la mancata concessione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma quarto cod. pen. sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi argomenti esposti a p. 7 sulla non lieve entità dei fatti e sulle modalità della condotta), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consi liere Es ensore Il Presidente