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Ordinanza — n. 26035/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26035/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Burgio inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's arguments against the lower court's finding of liability were not specific, merely repeating points already rejected on appeal without new critical analysis. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to meet the threshold for a substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it omits a reasoned critique of the contested judgment or relies solely on the repetition of grounds already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentation repetition of grounds procedural dismissal Corte di Cassazione tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURGIO SALVATORE nato a CATANIA il 28/03/1980 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Burgio Salvatore, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all' affermazione di responsabilità è indeducibile perché omette di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti; che, invero, la Corte d'appello con gli argomenti esposti a p. 3 della sentenza impugnata ha adeguatamente spiegato come gli elementi di prova si desumano dalla doppia chiamata in correità proveniente da soggetti entrambi ritenuti attendibili (la Di Mauro e la Gullinazzo); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr siden