Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court's non-prosecution denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Graffe Gianluigi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly justify denying the cause of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the appellant's arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds cited are merely a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate level, failing to perform the typical function of a specific and argued critique against the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAFFE° GIANLUIGI nato a MARSALA il 26/08/1992 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Graffe° Gianluigi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi pag. 3, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto non censurabile nella presente sede che le modalità particolarmente violente e reiterate della condotta non consentono di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consiliere Este sore Il Presidente