Italian Court dismisses appeal for non-prosecution as arguments merely repeat lower court's reasoning without new analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Moncada Rosario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in denying non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the crime lacked specific circumstances. The court rejected this, ruling that the arguments were merely a repetitive restatement of the appellate court's already-dismissed points without providing a substantive legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance, failing to offer a specific and critical analysis of the factual and legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONCADA ROSARIO nato a TERMINI IMERESE il 19/12/1975 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Moncada Rosario, ritenuto che con unico motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi pag. 4, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto non censurabile nella presente sede che in ragione dell'occasione e del luogo in cui è stata posta in essere l'azione criminosa nonché del pregiudizio arrecato non sussistono i presupposti al fine di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere E ensore Il Pres ente