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Ordinanza — n. 26031/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26031/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lo Piccolo Giosuè inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentence's excessiveness, but the court found this ground legally impermissible in a final review. Consequently, the court affirmed that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, remains with the trial judge who adequately considered the case facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the excessiveness of a sentence, as sentencing discretion and the application of aggravating or mitigating circumstances fall within the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive sentence Court of Cassation final review judicial independence prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO GIOSUE nato a PALERMO il 20/12/1993 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lo Piccolo Giosuè, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello sottolinea le modalità soggettive e oggettive dei fatti in causa a mente delle quali la pena deve ritenersi congrua); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Con igliere Est nsore Il Presidiente