Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court's reasoning without new argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred in denying the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code regarding violent conduct. The court rejected these claims as they were merely repetitive of arguments already dismissed at the appellate level without providing a substantive critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds cited are merely a pedissequa repetition of arguments already rejected by the lower court without offering a new, specific, and arguable criticism of the factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSICA MAURIZIO nato a MARSALA il 24/02/1976 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sansica Maurizio, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi pag. 2, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto non censurabile nella presente sede e che le modalità violente della condotta e il pregiudizio arrecato alle cose non consentono di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigl" re Esten ore Il Pres ente