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Ordinanza — n. 26029/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Berlingieri Domenico inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued against the lower court's reasoning on liability and the excessive penalty, but the Court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to provide specific, new arguments and that the lower court's decision on sentencing was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the lower instance without providing specific, new reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments excessive penalty general mitigating circumstances Court of Cassazione attenuazione della pena alleggerimento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 28/09/1979 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Berlingieri Domenico, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di merito, alle pagine 3-4 della sentenza impugnata, ha motivato circa la dichiarazione di responsabilità, esplicitando le ragioni del suo convincimento, richiamando, tra l'altro, il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, quali le modalità della condotta, la presenza di precedenti penali e l'importo della somma oggetto del delitto (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, il 28