Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and preclusion of re-evaluating facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Mandica inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's factual findings regarding his false police identity and the victim's credibility, arguing for a different reconstruction of events. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed in the appellate stage without providing new, specific reasoning, violating the principle of preclusion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or re-examine the logical consistency of the lower court's reasoning; appeals must contain specific, argumentative criticism of the judgment's motivation, not merely repetitive assertions of apparent errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDICA FABIO nato a POLISTENA il 31/05/1983 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Mandica Fabio, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione circa la sussistenza degli estremi del tentativo con riferimento all'imputazione di cui al capo A) non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché, non solo tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, ma è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, infatti, che il giudice di merito ha motivato alle pagine 13-14-15 della sentenza impugnata circa la correttezza della qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui agli artt. 56, 640, comma 1 cod. pen., richiamando gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, in cui è emerso che l'imputato, presentandosi falsamente come poliziotto, traeva in errore la persona offesa prospettandole, grazie al suo contributo, l'assunzione in qualità di insegnante di ruolo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla valutazione di credibilità della persona offesa denunciandone la illogicità sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, in particolare a pagina 15 della sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, motivando esaustivamente anche in relazione alla contraddittorietà della persona offesa, quale conseguenza del peculiare e increscioso oggetto del giudizio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i