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Ordinanza — n. 26027/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it merely repeats lower court arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26027/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Gianluca Lamendola's appeal inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a violation of law regarding the second photographic recognition, but the court found his arguments were merely a repetition of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide specific, new reasoning to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, lacking any new specific argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments violation of law photographic recognition Court of Cassazione ripetibili dell'avvocato ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMENDOLA GIANLUCA nato a MESAGNE il 21/08/1989 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lamendola Gianluca, ritenuto che con unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine alla fattispecie di reato contestate è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (vedi argomenti esposti a p. 6 e 7 sulla piena attendibilità del secondo riconoscimento fotografico), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Co sigliere tensore Il Presi nte