Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's reasoning without new critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Melki Davide inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigated sentence under Article 648 of the Penal Code, but the court found his arguments were merely a repetition of those already rejected by the Court of Appeal. The decision rests on the principle that an appeal must offer specific, substantive criticism rather than reiterating facts already thoroughly analyzed and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 comma 4 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the lower court without providing specific, substantive criticism that addresses the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI DAVIDE nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Melki Davide, ritenuto che con unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 4, cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello a pag. 5 della sentenza impugnata con motivazione congrua e priva di illogicità evidenzia che le modalità del fatto, la personalità dell'imputato unitamente ai numerosi precedenti anche specifici nonché alla proclività a delinquere del ricorrente ostano al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4 cod. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del.« ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;lp ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Co si