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Ordinanza — n. 26025/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic and repetitive grounds lacking specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Aricò Espedito inadmissible because the grounds were deemed generic, repetitive, and lacking specificity under Article 591(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. The appellate court had already thoroughly addressed issues regarding victim age, recidivism, and sentencing calculations, leaving no room for new specific arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repetitive, failing to provide specific arguments distinct from those already decided by the lower court.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetitive arguments inadmissibility Code of Criminal Procedure specificity requirement procedural dismissal appellate review ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARICO' ESPEDITO nato a NAPOLI il 13/08/1966 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aricò &spedito, ritenuto che tutti i motivi di ricorso siano generici e meramente ripetitivi/reiterativi perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, in particolare, che la Corte d'appello ha correttamente motivato: (i) sulla responsabilità e sulla sussistenza della aggravante contestata in ragione di un'età della persona offesa (90 anni) che non può lasciare dubbi in ordine alla fragilità e vulnerabilità (pg.4); (li) sulla recidiva e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di puntuale risposta, con riferimento ai numerosissimi precedenti specifici (pg.4); (iv) sulla entità della pena, sul discostamento dal minimo e sulle modalità di calcolo, la contestazione di violazione dell'art.63 n.4 c.p. essendo basata su un calcolo assunto, ma indimostrato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Con igliere Es nso