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Ordinanza — n. 26023/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-specific under Article 591 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Ninni's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the reasoning of the lower court's liability judgment, but the court found his arguments merely repetitive of previous rulings. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific factual correlation required by law to challenge the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.c.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the challenged decision and the new arguments presented.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity correlation requirement Article 591 c.p.c. opposizione tardiva notifica tardiva dei difetti allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NINNI LUIGI nato a TARANTO il 23/07/1995 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ninni Luigi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consig iere Esten ore Il Pr idente