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Ordinanza — n. 26021/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility due to attempted factual requalification of fraud against a mediator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fabrizio Gennarelli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant sought to reclassify the facts to exclude fraud against a mediator, but the court found this attempt surreptitiously aimed at altering the factual perimeter of the deception. Consequently, the court ruled that such a requalification is not permitted in this procedural stage, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal attempting to reclassify facts to exclude a crime while secretly aiming to alter the factual scope of the deception is inadmissible as it violates the principle of immutability of the factual perimeter.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual requalification fraud against mediator mutatio perimetri procedural immutability prova insufficiente dell'aggravamento clinico perizia medica superata accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARELLI FABRIZIO nato a ANCONA il 19/04/1976 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabrizio Gennarelli, Ritenuta la manifesta infondatezza della prospettata riqualificazione del fatto, volta ad escludere la contestata truffa nei confronti del mediatore ma che è surrettiziamente diretta alla mutazione dell'oggetto dell'inganno e che pertanto sottende ad un mutamento del perimetro fattuale della vicenda, non consentito in questa sede; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consi liere Est nsore Il Presi ente