Court dismisses appeal as generic and lacks specific proof of reasoning failure regarding trademark counterfeiting.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Morol Sumon inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued the lower court failed to properly assess counterfeiting evidence, but the court found the first ground generic and lacking specific proof of reasoning failure. The remaining grounds were rejected due to manifest unfoundedness, lack of correlation with the judgment, or failure to match established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific proof of reasoning failure; the court must reject appeals that do not demonstrate a concrete disconnect between the contested decision and the arguments presented.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOROL SUMON nato il 15/02/1988 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Morol Sumon, ritenuto che il primo motivo sia generico poiché dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte d'appello, ai fini della sussistenza della contraffazione abbia richiamato plurimi e congruenti elementi di fatto e logici (punto 3.3), prescindendo dalle dichiarazioni che l'imputato avrebbe reso alla Polizia Giudiziaria; considerato in ogni caso che il primo motivo difetta in ogni caso della c.d. 'prova di resistenza', dimostrativa, secondo quanto prospettato, della carenza motivazionale, una volta dedotto l'elemento contestato; che, pertanto la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo, considerato che la Corte d'appello fa riferimento, ai fini della contraffazione, alla mancanza delle etichette interne, presenti negli originali, nonché del terzo, visto che il delitto in contestazione ha prescrizione decennale (otto anni di pena edittale massima aumentata per successivi fatti interruttivi di un quarto al termine del 30 maggio 2024); ritenuto che il quarto motivo di ricorso non si confronta con la risposta correttamente fornita nella sentenza impugnata, corrispondente all'orientamento consolidato di questa stessa Sezione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consi liere Es3ensore Il P