Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of logical argumentation and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Borraccini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Borraccini argued that the lower court's reasoning regarding criminal liability under Article 636 of the Penal Code was illogical and based on an incorrect historical reconstruction. The court rejected this, stating that the law prohibits the cassation court from re-evaluating facts or testing the logical soundness of the lower court's reasoning when it is free from logical defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 636 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or test the logical tenacity of the lower court's reasoning; appeals based solely on factual dissatisfaction or alleged illogicality are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRACCINI ANTONIO nato a POTENZA il 06/10/1973 avverso la sentenza del 12/10/2023 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
• Letto il ricorso proposto nell'int-eresse di Antonio Borraccini, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 636 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; osservato, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend