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Ordinanza — n. 26012/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26012/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26012/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZUOLO FRANCESCO PAOLO nato a ENNA il 01/01/1946 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; t - Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Paolo Marzuolo,- ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 483, 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26012/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 483, 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa falsità ideologica in documenti malafede falsa dichiarazione della parte difetto di motivazione sviamento della giustizia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZUOLO FRANCESCO PAOLO nato a ENNA il 01/01/1946 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Paolo Marzuolo,- ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 483, 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d