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Ordinanza — n. 26011/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic due to lack of specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the lower court's reasoning was deemed generic and indeterminate. The appellant failed to specify the elements supporting the criticism of the conviction for the crime in Article 640 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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generic appeal ground indeterminate reasoning Article 581 procedural code lack of specificity inadmissible appeal Article 640 Penal Code supervisory role abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico per indeterminatezza, giacché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Demasi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Demasi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 640 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMASI COSIMO nato a GIOIOSA JONICA il 24/06/1956 avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Demasi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza, giacché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente