Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26010/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26010/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26010/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO ALBERTO nato a ATRIPALDA il 05/05/1961 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Musto; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglienze già avanzate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici, che hanno evidenziato la consegna da parte del ricorrente degli assegni risultati privi di copertura in pagamento di macchinari che gli agenti avevano alienato a terzi pur consapevoli dell'altrui dominio; considerato che la prova dell'elemento psicologico è stata ritenuta sulla base della condotta materiale del ricorrente, resosi irreperibile al creditore subito dopo aver alienato a terzi i macchinari pagati con assegni scoperti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26010/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato dunque che i motivi di ricorso non fanno che ripercorrere gli argomenti già trattati con i motivi di gravame spesi nel merito, senza confrontarsi con gli argomenti versati in fatto dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
occultamento di beni sottrazione previa dell'utile revoca del gratuito patrocinio complicità in sottrazione d'imposta consegna dei mezzi ausiliari sottrazione di cose sequestrate
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO ALBERTO nato a ATRIPALDA il 05/05/1961 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Musto; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglienze già avanzate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici, che hanno evidenziato la consegna da parte del ricorrente degli assegni risultati privi di copertura in pagamento di macchinari che gli agenti avevano alienato a terzi pur consapevoli dell'altrui dominio; considerato che la prova dell'elemento psicologico è stata ritenuta sulla base della condotta materiale del ricorrente, resosi irreperibile al creditore subito dopo aver alienato a terzi i macchinari pagati con assegni scoperti.

Osservato dunque che i motivi di ricorso non fanno che ripercorrere gli argomenti già trattati con i motivi di gravame spesi nel merito, senza confrontarsi con gli argomenti versati in fatto dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.