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Ordinanza — n. 26006/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26006/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL TALLA nato il 14/04/1963 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Talla Fall,- ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, avendo la Corte di merito argomentato circa la la ritenuta grossolanità della contraffazione, trattandosi di reato contro la fede pubblica (Sez. 2, n. 16807/2019);

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 26006/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Del pari deve ritenersi per la pluralità di marchi contraffatti, in ragione della non singolarità degli oggetti recanti marchi contraffatti; In tema di particolare tenuità del fatto e negato accesso alle sanzioni sostitutive la Corte argomenta la decisione facendo leva sulle modalità del fatto e sulla abitualità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci marchi ingannevoli frode all'imposta sul valore aggiunto prodotti identici fatture fittizie procedimento per falsità

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Talla Fall,- ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL TALLA nato il 14/04/1963 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Talla Fall,- ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, avendo la Corte di merito argomentato circa la la ritenuta grossolanità della contraffazione, trattandosi di reato contro la fede pubblica (Sez. 2, n. 16807/2019);

Del pari deve ritenersi per la pluralità di marchi contraffatti, in ragione della non singolarità degli oggetti recanti marchi contraffatti; In tema di particolare tenuità del fatto e negato accesso alle sanzioni sostitutive la Corte argomenta la decisione facendo leva sulle modalità del fatto e sulla abitualità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Preside