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Ordinanza — n. 26004/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances claim lacks legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26004/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ali Fatthi Mohamed Fatthi Saad inadmissible. The appellant contested the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing they were not considered. The court rejected this, noting the first-instance judgment already provided a logical and sufficient rationale for denying the mitigation without needing to address every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: An appeal challenging the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment offers a reasoned decision free from obvious illogicality, as the appellate court need not consider all elements, only those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal first instance reasoning Cassation procedure legal logic standard decisione incidentale impugnabile esame di cassazione diritto musulmano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 646 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI FATTHI MOHAMED FATTHI SAAD nato il 17/05/1975 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali Fatthi Moh-amed Fatthi Saad, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Presi ente