Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26001/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late prosecutor conclusions under emergency pandemic rules, ruling no nullity occurred.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the late submission of the Prosecutor General's conclusions caused procedural nullity. The appellant argued this violated emergency pandemic rules requiring conclusions ten days before the hearing, but the court found the delay merely exempted the judge from examining the document rather than invalidating the trial. Consequently, the lower court's decision based on Article 131-bis of the Penal Code stands, and the appellant is ordered to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Sez. 5, n. 8131/2023: Under emergency pandemic rules, late submission of the Prosecutor General's conclusions does not cause nullity but only exempts the judge from examining them.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity emergency pandemic rules Prosecutor General conclusions Article 131-bis penal code inadmissible appeal procedural exclusion Cassation Court sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
284369); rilevato che pertanto il vizio dedotto è rimasto privo di effetti, avendo la Corte diffusamente argomentato il difetto di più presupposti di fatto per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
284369); rilevato che pertanto il vizio dedotto è rimasto privo di effetti, avendo la Corte diffusamente argomentato il difetto di più presupposti di fatto per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLIN GABRIELLA nato a MILANO il 11/10/1989 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriella Bellin; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce inosservanza della legge processuale (termine per il deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale secondo la disciplina emergenziale in vigore nell'anno 2023, dieci giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello) stabilita a pena di nullità è infondato in diritto, in quanto, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanche nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369); rilevato che pertanto il vizio dedotto è rimasto privo di effetti, avendo la Corte diffusamente argomentato il difetto di più presupposti di fatto per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 202