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Ordinanza — n. 26000/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of logical review power over lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26000/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Iazid Larmouni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility under Article 648 of the Penal Code, arguing the reasoning was illogical and relied on questionable evidence. The court rejected this claim because the law prohibits the Supreme Court from re-evaluating the logical soundness of the trial court's argumentation or substituting its own assessment of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The Court of Cassation lacks the power to review the logical consistency of the lower court's reasoning or substitute its own evaluation of the evidentiary findings.

Parole chiave

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criminal responsibility Article 648 penal code inadmissible appeal logical review prohibition Court of Cassation powers risarcimento per errore giudiziario apprezzamento arbitrario delle prove azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Iazid larmouni, - considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Iazid larmouni, - considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI IAZID (052ZMLT) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Iazid larmouni, - considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-4 della sentenza impugnata ove il giudice utilizza corretti e non illogici argomenti al fine di affermare la responsabilità penale dell'odierno ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Presid