Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments and misapplying sentencing discretion rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Haxhiu Lulzim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on specific crimes and sentencing circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Furthermore, the court ruled that challenges to sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances are not permitted in a legality review, as such decisions fall within the trial judge's discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3; Art. 60, n. 1 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific, arguable criticisms; mere repetition of rejected grounds is inadmissible. Sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is excluded from legality review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXHIU LULZIM (CUI03I8G9U) nato il 31/03/1983 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
LUL701 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Urì Haxhiu, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo a) e alla mancata applicazione della fattispecie attenuata del delitto di cui al capo b) della rubrica, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata, dovendosi le stessi considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso che contestano la mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 comma primo n. 4 e n. 6 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 8-9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr