Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifestly unfounded legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the dismissal of a fraud charge and challenged sentencing calculations, but the court found these arguments either not properly deduced or manifestly unfounded. The decision rests on the principle that appeals must offer specific new grounds and that sentencing motivation need not address every single argument if it relies on decisive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to deduce specific grounds for the alleged violation of law or if the alleged violations are manifestly unfounded, and the court's motivation is sufficient to justify the decision without addressing every single argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC STEFANO nato a PALESTRINA il 09/07/1994 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Nikolic; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge nel non aver dichiarato improcedibile il reato di truffa per remissione di querela implicita ; conseguente alla revoca della costituzione di parte civile, è manifestamente infondato in diritto (tra le tante Sez. 5, n. 20260 del 1/2/2016, Rv. 267149), oltre a non essere stato dedotto con i motivi di gravame spesi nel merito; ritenuto altresì che i vizi dedotti in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze già avanzate e ritenute infondate dal giudice del gravame con puntuali argomenti logici e giuridici; considerato che il terzo e quarto dei motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena base e degli aumenti disposti per continuazione ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, per un verso non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; per altro verso, la motivazione spesa in ordine alle modalità, particolarmente offensive, della condotta, rende ragione della misura della sanzione base e dell'aumento disposto per continuazione, ove, peraltro, entrambe le misure si avvicinavano al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggi