Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper scope of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal filed by Daniele Marras inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to prove the subjective element of the crime of receipt and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing new, specific reasoning, and the second claim was procedurally barred from reaching the court of cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the court of cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without offering specific, new critical analysis, and claims regarding the application of generic mitigating circumstances are not admissible in this jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS DANIELE nato a CAGLIARI il 18/02/1986 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Marras, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 (ove si sottolinea l'assenza di una giustificazione alternativa dell'acquisto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si condividono i logici e non incongrui argomenti sostenuti dal giudice di prime cure) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr