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Ordinanza — n. 25995/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25995/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOBRUSHI ALTEO nato il 13/05/1990 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alteo Dobroushi; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si deduce la inosservanza della legge processuale in materia di improcedibilità in caso di espulsione dello straniero prima dell'esercizio dell'azione penale, è manifestamente infondato in fatto, attesa la differente cronologia dell'occorso, cui il ricorrente non oppone circostanze o allegazioni documentali; ritenuto altresì che, in punto di valutazione della prova del fatto, il ricorso manifesta evidente genericità, in quanto meramente assertivo e privo della necessaria critica argomentata alla decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25995/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti sospensione dell'ordine espulsione espulsione giudiziaria partenza illegale ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOBRUSHI ALTEO nato il 13/05/1990 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alteo Dobroushi; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si deduce la inosservanza della legge processuale in materia di improcedibilità in caso di espulsione dello straniero prima dell'esercizio dell'azione penale, è manifestamente infondato in fatto, attesa la differente cronologia dell'occorso, cui il ricorrente non oppone circostanze o allegazioni documentali; ritenuto altresì che, in punto di valutazione della prova del fatto, il ricorso manifesta evidente genericità, in quanto meramente assertivo e privo della necessaria critica argomentata alla decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.