Ordinanza — n. 25995/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOBRUSHI ALTEO nato il 13/05/1990 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alteo Dobroushi; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si deduce la inosservanza della legge processuale in materia di improcedibilità in caso di espulsione dello straniero prima dell'esercizio dell'azione penale, è manifestamente infondato in fatto, attesa la differente cronologia dell'occorso, cui il ricorrente non oppone circostanze o allegazioni documentali; ritenuto altresì che, in punto di valutazione della prova del fatto, il ricorso manifesta evidente genericità, in quanto meramente assertivo e privo della necessaria critica argomentata alla decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25995/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOBRUSHI ALTEO nato il 13/05/1990 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alteo Dobroushi; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si deduce la inosservanza della legge processuale in materia di improcedibilità in caso di espulsione dello straniero prima dell'esercizio dell'azione penale, è manifestamente infondato in fatto, attesa la differente cronologia dell'occorso, cui il ricorrente non oppone circostanze o allegazioni documentali; ritenuto altresì che, in punto di valutazione della prova del fatto, il ricorso manifesta evidente genericità, in quanto meramente assertivo e privo della necessaria critica argomentata alla decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.