Italian Court dismisses appeals against sentencing for satellite crimes due to insufficient motivation regarding penalty increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Trotta Fabio and Velardi Espedito inadmissible, ordering them to pay court costs. The applicants argued that the lower court failed to adequately justify specific penalty increases for satellite crimes and omitted a reduction for attempted murder under Article 640 of the Penal Code. The court rejected these claims, ruling that the reasoning in the contested judgment was logically sound and met the required standard of motivation without needing mathematical precision for similar offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.: The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, not the factual accuracy of the motivation against established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TROTTA FABIO nato a NAPOLI il 23/05/1977 VELARDI ESPEDITO nato a NAPOLI il 07/10/1957 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Trotta Fab-io e Velardi [spedito, - ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il difetto di motivazione circa l'entità dei singoli aumenti per i reati satellite e la mancata riduzione della pena a seguito della configurazione della fattispecie tentata del delitto di cui all'art.640 cod. pen., sono manifestamente infondati - oltre che reiterativi - poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, assolto (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata ove si indicano i singoli e corretti aumenti effettuati nella sentenza di primo grado) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Es