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Ordinanza — n. 25992/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25992/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25992/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUHALI ABDELMA3ID nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorse proposto nell'interesse di Abdelmajid El Bouhali, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 25992/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore carenza di legittimazione cognizione del ricorso per cassazione accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
Letto il ricorse proposto nell'interesse di Abdelmajid El Bouhali, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUHALI ABDELMA3ID nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorse proposto nell'interesse di Abdelmajid El Bouhali, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente