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Ordinanza — n. 25991/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for challenging generic mitigating circumstances due to lack of legal standing in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25991/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Lisa Pulcinelli inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the Court held that such challenges are not permitted in the final review stage. The decision rests on the principle that the appellate court need not consider every favorable element if it references decisive ones in its reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal contesting the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible in the final review stage, as the court of appeal is not required to consider all favorable elements if it bases its decision on those deemed decisive.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances final review stage inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural standing condono delle spese procedurali deducibilità delle spese attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULCINELLI LISA nato a LIVORNO il 21/01/1984 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lisa Pulcinelli, considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente