Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds of criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Serena Corsinelli inadmissible due to a lack of specific grounds. The court found the sole reason for the appeal, which challenged the motivation behind a declaration of responsibility, to be generic and indeterminate under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal failed to identify the specific elements underlying the criticism, preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism so that the appellate judge cannot exercise their supervisory function.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINELLI SERENA nato a CAMAIORE il 09/07/1981 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Serena Corsinelli, - ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente